Quando il dipendente si fa male

Sulla risarcibilità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro in conseguenza di incidente stradale occorso al dipendente.

La giurisprudenza di merito e legittimità ha esplicitamente riconosciuto al datore di lavoro azione diretta nei confronti dell’assicuratore, nella qualità di responsabile civile, per i danni causati dall’inutilizzabilità della prestazione lavorativa del proprio dipendente rimasto leso in conseguenza di sinistro stradale e degli eventuali ulteriori danni, statuendo l’applicabilità delle regole civilistiche in tema di ristoro del danno da illecito aquiliano nei confronti del terzo responsabile, anche qualora vi sia un rapporto di lavoro di carattere pubblicistico regolamentato da una normativa speciale.

Il datore di lavoro potrà, quindi, sicuramente chiedere la refusione della quota di retribuzione dovuta al dipendente per il periodo di inabilità non coperto dagli enti previdenziali (Inps, Inail ecc.), degli oneri contributivi e della quota di retribuzione differita e/o di ulteriori spettanze maturata in quel periodo ( tredicesima, quattordicesima, TFR). Tali voci rappresentano, infatti, i costi che il datore di lavoro si è trovato a sostenere, pur non avendo usufruito delle prestazioni del dipendente.

Ulteriori voci di danno potrebbero essere rappresentate dai costi sostenuti per l’assunzione di un sostituto del dipendente assente, nonché dall’eventuale mancato guadagno subito dal datore di lavoro a causa dell’assenza del dipendente che per le sue specifiche qualità e competenze risulti in concreto insostituibile.

Avv.ssa Rosina Maiorano
Studio Legale Maiorca