Indennizzo Inail e risarcimento del danno biologico “differenziale”

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3074 del 17.2.2016, ha espressamente asserito che l’indennizzo erogato dall’Inail non esaurisce il diritto al risarcimento del danno biologico in capo all’assicurato, precisando che ritenere il contrario, significherebbe attribuire all’art 13 Dlgs 38/2000 una finalità diversa da quella propria, e cioè tutelare il lavoratore, in quanto si concretizzerebbe in un trattamento deteriore, quanto al danno biologico, del lavoratore danneggiato rispetto al danneggiato non lavoratore, che conserverebbe intatto il diritto di ricevere il risarcimento integrale della lesione all’integrità psico-fisica.

La giurisprudenza maggioritaria e costante ha, infatti, abbandonato definitivamente l’orientamento che, dopo l’entrata in vigore del Dlgs 38/2000, escludeva la sussistenza del diritto al risarcimento del danno biologico, statuendo in maniera granitica che tra indennizzo e risarcimento c’è una differenza strutturale e funzionale, che deve portate a ritenere che le somme erogate dall’Inail non possano essere considerate satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, ragion per cui le stesse dovranno semplicemente essere detratte dal totale del risarcimento spettante al lavoratore (cd. danno biologico differenziale).

Avv.ssa Rosina Maiorano
Studio Legale Maiorca