Dal 2018, anche se sino ad ora la normativa nazionale non ne ha tenuto conto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ritiene che ogni veicolo immatricolato vada assicurato per la Rc auto a prescindere dal luogo, privato o pubblico, in cui lo stesso circola o sia parcheggiato. Ma vi è di più poiché la Corte UE, Sez. V, con sentenza del 29 aprile 2021, C-383/19, ha dichiarato l’obbligo di assicurare il veicolo anche se lo stesso non funziona ovvero è inidoneo a circolare.
Il caso sottoposto alla Corte riguarda un veicolo immatricolato in Polonia e che, a seguito di confisca, è divenuto proprietà di un ente locale il quale venne multato per non averlo assicurato poiché si trattava di una carcassa di veicolo fermo/parcheggiato in area privata in attesa di rottamazione. L’Ente venne sanzionato dal Fondo di Garanzia della Polonia poiché ai sensi dell’art. 3 direttiva 2009/103 il mezzo andava comunque assicurato nonostante non fosse idoneo alla circolazione. Alla Corte è stato chiesto di fare chiarezza sull’interpretazione del sopra citato articolo, ovvero sulla possibilità di escludere l’obbligo di assicurazione quando il veicolo, non idoneo alla circolazione, si trovi fermo su un terreno privato in attesa di rottamazione.
La Corte di Giustizia UE conferma quanto eccepito dal Fondo di Garanzia affermando che “l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, dev’essere interpretato nel senso che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro, qualora tale veicolo non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile”.
Orbene possiamo quindi desumere che ai fini assicurativi la nozione di veicolo non può essere influenzata dall’uso che si fa dello stesso, né dal fatto che sia inidoneo a circolare a causa delle sue condizioni e, ancora, che la scelta di demolirlo non basta a far venir meno l’obbligo assicurativo.
In Italia siamo in attesa che la Cassazione a Sezioni Unite decida se l’art. 122 del Codice delle assicurazioni debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza europea, “nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua abituale funzione”. Da evidenziare che la recente disciplina base Rc auto, ovvero il Dm 54/2020, in parte ha già recepito quanto affermato dalla Corte Europea per ciò che concerne l’obbligo di assicurare i veicoli anche se si trovano in area privata.
Avv. Anna Giulia Arena