Quando il genitore può versare il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne

L’obbligo al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della loro maggiore età ma al raggiungimento dell’indipendenza economica dello stesso. In caso di separazione tra coniugi il Giudice decide quale dei due debba versare all’altro l’assegno di mantenimento per il figlio. L’ex coniuge, così come confermato di recente dalla Cassazione con ordinanza n. 9700/2021 non può, in modo autonomo e/o con il solo accordo dell’altro coniuge, versare l’assegno direttamente al figlio maggiorenne. Il soggetto creditore, pertanto, cui vanno versate le somme, è indicato nel provvedimento di separazione e non può essere modificato dalle parti. Il mantenimento è un diritto indisponibile per i genitori e, pertanto, un accordo tra genitori non può modificare quanto stabilito dal Giudice nella sentenza di separazione. Non vi è dubbio, quindi, sul fatto che il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, può essere deciso solo dal Giudice, su richiesta del figlio stesso. Il Giudice non è obbligato ex lege a stabilire che l’assegno di mantenimento venga corrisposto direttamente al figlio, poiché la decisione è sempre affidata alla sua discrezionalità ed alla valutazione del singolo caso.

Avv. Anna Giulia Arena