DAT e Amministrazione di sostegno

Nel precedente contributo, entrando nel dettaglio di come redigere in concreto le DAT, ai lettori più attenti sarà sùbito sorta la domanda circa le disposizioni patrimoniali. Ebbene sì, pur potendo accostare per moltissimi elementi le DAT ad un testamento (negozio giuridico unilaterale, riservato a persone capaci di intendere e di volere, ove riversare la propria volontà ora per allora) la legge 219/2017 ha omesso, in maniera forse inspiegabile, di esprimersi circa la possibilità di statuire rispetto al patrimonio della DAT o alla dotazione economica di un fiduciario.

D’altra parte nell’intenzione del legislatore era, forse, prevalente il desiderio di dotare di uno strumento giuridico che permettesse alle persone di rifiutare a priori trattamenti salvavita in determinate condizioni (per es. caso Englaro) o di consentire l’interruzione di trattamenti anche salvavita pur comportando con ciò l’exitus del disponente.

A ben vedere però la legge ha poi percorso un altro importante filone che non si riduce alla scelta ora per allora di un consenso, ma anche in relazione ad una strategia terapeutica, chiamata pianificazione condivisa delle cure che, segnatamente per il malato cronico e non in imminenza di morte, assume grande importanza.

Così un paziente affetto da una malattia degenerativa può ben decidere, sempre con DAT, di nominare un fiduciario che, di volta in volta, decida di concerto o meno con le indicazioni precedentemente rilasciate, il prosieguo del suo percorso di cura tra le diverse alternative terapeutiche. Il tutto, però, senza poterlo dotare, già all’interno delle DAT, di dotazioni economiche. Così un fiduciario di un paziente affetto da grave malattia neurologica degenerativa, pur individuando una particolare struttura diurna riabilitativa come migliore soluzione per il prosieguo delle cure, nell’interesse del paziente stesso, non potrà direttamente accedere al patrimonio del disponente, dovendosi tutt’al più rivolgere all’Autorità Giudiziaria aprendo una tutela o una Amministrazione di Sostegno.

Da tutto ciò ne discende l’opportunità, se non proprio la necessità, in determinati casi, di procedere contestualmente alla redazione delle DAT alla designazione preventiva di un amministratore di sostegno, ex art. 408 c.c., coincidente con la persona nominata fiduciaria.

Tale designazione, pur non comportando una nomina in senso proprio, che spetterà al Giudice Tutelare, garantisce in due aspetti il disponente.

Da un lato, come già detto, garantisce la possibilità che il fiduciario della DAT, dopo la nomina ad Amministratore di Sostegno, possa utilizzare i beni del disponente nell’assolvimento del suo compito e nell’interesse del beneficiario. Il tutto senza che per questo il disponente sia colpito da provvedimenti limitativi della capacità di agire.

Dall’altro lato ha garanzia che la persona nominata fiduciaria non possa rifiutarsi, se non per gravi e giustificati motivati. Si può immaginare, infatti, che una persona sia nominata fiduciario in una DAT a sua insaputa. Una volta verificatosi l’evento quest’ultima, per disinteresse o per volontà di non assumersi un compito così gravoso, rifiuti di compiere scelte di consenso ai trattamenti sanitari in luogo e nell’interesse del disponente. A quel punto non vi è rimedio, previsto dalle DAT, e il paziente si ritroverà sprovvisto di fiduciario. Tale situazione si può ben verificare anche nel caso in cui il fiduciario sia a conoscenza delle DAT e magari le sottoscriva, poiché la legge 219/2017 non ha previsto una obbligatorietà di tale incarico, che va ricordato è svolto a titolo gratuito e nel rispetto delle DAT e dell’interesse del disponente.

Per tutte queste ragioni si ritiene più che opportuno, in sede di redazione delle DAT, provvedere alla designazione preventiva di amministratore di sostegno di cui all’art. 408 c.c. per la persona indicata come fiduciario delle DAT, garantendo così maggiori strumenti di tutela e attuazione delle proprie volontà, come in esse riversate e riducendo il rischio che la suddetta nomina di fiduciario risulti vana per una rinuncia della persona designata.

avv. Stefano Kaczmarek